La Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 colma il vuoto normativo rilevato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 22 giugno 1990 che dichiarava l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
Con la Legge n. 210/92 e le successive modifiche, si apre quindi la possibilità, per i soggetti che si siano sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio, di poter ricevere un equo indennizzo qualora questo trattamento sanitario abbia causato loro un irreparabile pregiudizio all’integrità psico-fisica.
La ratio della norma è chiara: è necessario operare un contemperamento tra l’interesse pubblico e i diritti del singolo costituzionalmente garantiti.
Infatti, in un contesto sociale di irrinunciabile solidarietà, tutti coloro che si sono uniformati ai comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica, imposti o anche solo sollecitati dalla collettività, tramite gli organi competenti, devono essere garantiti dalla previsione di una misura indennitaria, destinata a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo, nel caso in cui subiscano conseguenze pregiudizievoli per la loro salute.
L’interesse pubblico volto al conseguimento della salute collettiva, infatti, perseguito attraverso l’imposizione di un diritto sanitario obbligatorio (o raccomandato), non può travolgere i diritti del singolo fino al punto di una non condivisione da parte dello Stato dell’eventuale danno derivante al cittadino che vi si è sottoposto.
L’indennizzo è quindi sostanzialmente una forma di tutela posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà ed ha natura prettamente assistenziale, non ha, invece, funzione risarcitoria.
Tale emolumento è pertanto dovuto se:
Non si richiede, invece, per poter ottenere l’indennizzo, l’accertamento circa l’elemento soggettivo (colpa) del danneggiante.
Il riconoscimento della tutela indennitaria, secondo recenti pronunce, non può escludere il diritto per il soggetto danneggiato dal trattamento sanitario ANCHE all’azione risarcitoria, così come previsto dalla stessa L. 210/92 all’art. 2, comma 1 “l’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato”.
La menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare, per quel che qui interessa, due diverse situazioni, ciascuna con genesi, sostanza, forma e presupposti giuridici diversi:
1) diritto al risarcimento del danno in caso di comportamenti colpevoli ex art. 2043 c.c.;
2) diritto a misure di sostegno assistenziale ex L. 201/92.
Alla base di queste forme di tutela vi sono, ovviamente, i diritti costituzionalmente garantiti di cui agli artt. 32, 38 e 2 della Costituzione.
Mi preme soffermarmi brevemente su quanto statuito dalla recente Sentenza emessa dal Tribunale di Torino, che mi vede personalmente coinvolta in qualità di legale dei ricorrenti.
I miei Assistiti sono i genitori di una bambina che, nel 2016, all’età di 13 mesi, è stata sottoposta al vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia (c.d. trivalente).
Nel 2016 tale vaccino era ancora fortemente consigliato, dal 2017 è invece diventato obbligatorio.
Poiché è stato accertato in sede MEDICO LEGALE che la causa della malattia irreversibile della bambina è SICURAMENTE riconducibile, in termini di nesso eziopatologico, alla somministrazione vaccinale, il Giudice ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento del diritto della minore all’indennizzo di cui alla L. 210/92.
Non deve destare stupore il fatto che sia stato riconosciuto tale diritto anche se, all’epoca dell’occorso, il vaccino trivalente non fosse obbligatorio, ma soltanto altamente consigliato.
La Sentenza n. 107 del 26 aprile 2012, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1. comma 1, della legge n. 210/1992 nella parte in cui non riconosce il diritto ad un indennizzo a favore di coloro che hanno subito danni alla salute a seguito di vaccinazioni non obbligatorie per legge contro il morbillo, la parotite e la rosolia.
L’equiparazione tra le vaccinazioni raccomandate ed ampiamente incentivate dallo Stato con quelle obbligatorie fonda la propria ragione nel fatto che il soggetto che si sottopone, in adempimento al dovere di solidarietà verso gli altri consociati, non possa vedersi comprimere il proprio diritto alla salute costituzionalmente garantito né il diritto ad ottenere un equo ristoro in caso di danno alla salute.
La domanda che, invece, il Tribunale di Torino non ha ritenuto di poter accogliere era quella relativa al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non ritenendo sussistente la COLPA della Pubblica Amministrazione nell’aver somministrato alla minore il vaccino.
Per approfondimenti:
Scarica lo stralcio della sentenza del Tribunale di Torino
Rassegna stampa
La Stampa Torino - Bimba grave dopo vaccino trivalente, ma non sarà risarcita
Radio RBE - Intervista del 31 marzo